L’ASSOCIAZIONE

L’ASSOCIAZIONE

Associazione Sportiva Dilettantistica FERROESETA

Discipline Orientali e Sport da combattimento

Via Milazzo, 24 – 61122 Pesaro (PU) – Tel: 3346106238

Codice Fiscale: 92057080415 – info@ferroeseta.it

 

affiliazione: Unione Italiana Kung fu Tradizionale (U.I.K.T.)

 

 

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica Ferroeseta Discipline Orientali e Sport da Combattimento,
abbreviata in A.S.D. FERROESETA Discipline Orientali e Sport da Combattimento.
L’Associazione è disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile,e si conforma alle norme e alle direttive degli
organismi dell’ordinamento sportivo.
L’Associazione ha sede in Pesaro, CAP 61122, Via L. Einaudi n° 19.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni con il fine di meglio
raggiungere gli scopi sociali.
Art. 2 – Scopo
L’Associazione è apolitica, a carattere volontario e democratico e non persegue fini di lucro.
Essa, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi, si ripropone di promuovere e sviluppare l’esercizio, la
pratica e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e
il perfezionamento nelle attività sportive, tramite corsi di Arti Marziali, Discipline Orientali e Sport da Combattimento,
tra le quali: Kung Fu Tradizionale Cinese, Sanshou (combattimento e preparazione ad esso) e corsi più olistici come
Taichi e Chikung, oltre che corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per
operatori sportivi e per atleti anche attraverso stages con istruttori esterni.
Essa potrà promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali, e dibattiti, conferenze,
seminari relativi alle attività svolte.
Si ripropone anche la formazione e la preparazione di atleti e squadre nelle varie discipline descritte, per farli
partecipare a gare e competizioni di vario genere, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive
emanate dal C.O.N.I.
L’Associazione potrà organizzare delle attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa correlata con le attività e
discipline prescelte.
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I..
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione,
manutenzione ordinaria di impianti, palestre, campi, strutture sportive di vario genere, ed attrezzature sportive abilitate
alla pratica delle attività descritte.
L’Associazione potrà organizzare manifestazioni, , campus, seminari, stages, gare, competizioni e dimostrazioni,
all’aperto o in luoghi chiusi, o collaborare con altre Associazioni, Enti pubblici e privati, o altri soggetti per la loro
realizzazione, e potrà realizzare ciò anche attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di attività di promozione
sociale in genere, del tempo libero, ricreative, culturali, sportive dilettantistiche nei vari settori.
Art. 3 – Affiliazione
L’Associazione si affilierà ad un Ente, Unione o Associazione promossa e legata al C.O.N.I., impegnandosi ad
osservarne lo Statuto ed i Regolamenti.
Art. 4 – Patrimonio
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della costituzione o della successiva adesione e , da
beni mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi
di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni e donazioni di associati e di terzi.
Art. 5 – Entrate
Le entrate sono costituite da:
a) quote associative annue o periodiche dei soci ;
b) contributi ordinari o straordinari dei soci;
c) eventuali contributi del C.O.N.I., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di Enti pubblici o di qualsiasi altro
genere;
d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni;
e) quote di partecipazione ad attività quali stage, incontri, seminari, corsi e manifestazioni.
Art. 6 – Anno sociale
L’esercizio sociale va dall’1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà entro 3 mesi il
bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione.
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.
Art. 7 – Soci
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, sia sportive che ricreative. Soci dell’Associazione possono
essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi dotate di una irreprensibile condotta morale civile e sportiva, che facciano
domanda scritta e firmata. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non
limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto
collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita
esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione stessa e dei suoi Organi, e della
Unione Italiana Kung fu Tradizionale.
Art. 8 – Domanda di ammissione
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione
della domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il
presente Statuto, le norme da esso richiamate, il Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve,
altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 5 lettere a) e b) del
presente Statuto.
Alla scadenza dell’esercizio annuale, fissata al 31 agosto di ogni anno, tutti i soci decadono automaticamente. La qualità
di associato si riacquisisce di diritto all’atto del versamento della quota sociale fissata per il successivo esercizio. Per i
soci onorari e fondatori, la qualifica di socio si riacquista di diritto, anno dopo anno, con la semplice partecipazione alle
attività sociali, salvo revoca da parte del Consiglio Direttivo secondo quanto disposto dagli articoli successivi in materia
di esclusione dei soci, o rinuncia dello stesso socio.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art.9 – Categorie dei soci
Le categorie dei soci sono le seguenti :
a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;
b) Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva.
Tutti i soci, fondatori e ordinari, sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi
di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e
in ogni caso non potrà essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;
c) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.
d) Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
Art. 10 – Diritti dei soci
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 17,
nonché a partecipare alla vita associativa e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a
frequentare i locali e gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento.
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Tale diritto verrà automaticamente
acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Art. 11 – Decadenza dei soci
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione;
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque
lesivi degli interessi sociali.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni, e delle deliberazioni adottate dagli
organi dell’Associazione;
b) si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore ai 3 mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale;
c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
d) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si
procederà in contraddittorio con il socio interessato che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza
ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente
ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione.
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è prevista
la loro rivalutabilità.
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea generale dei soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
Art. 13 – Assemblea dei soci
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal
Presidente nella sede dell’Associazione, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax
o telegramma, inviata ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al domicilio risultante dal
libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea
nonché l’ordine del giorno.
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra.
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per:
a) deliberare sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente;
b) procedere alla nomina delle Cariche Sociali;
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote
straordinarie;
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo
o del Presidente.
L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei
componenti il Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro
trenta giorni dalla richiesta dei soci.
L’Assemblea straordinaria delibera:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale;
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la
funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile;
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno;
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.
Art. 14 – Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli
associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha
diritto ad un voto.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati
aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria saranno
validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
Per la modifica dell’Atto costitutivo e dello Statuto sociale, nonché per atti e contratti aventi come oggetto diritti reali
occorre la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 24.
Art. 15 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione tutti i soci in regola con il pagamento
della quota mensile o annuale, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in
assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.
Art. 16 – Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi
l’Assemblea nomina in qualità di Presidente una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata
dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il
verbale dell’assemblea è redatto da un Notaio.
Il Presidente verifica la regolarità delle deleghe e la regolare costituzione dell’assemblea, dirige e regola le discussioni e
stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati,
dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 17 – Cariche sociali
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno 10
giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in
carica dell’Associazione.
Per potersi candidare necessita essere in possesso dei seguenti requisiti:
– essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 7 del presente
Statuto;
– non ricoprire cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima
disciplina sportiva dilettantistica.
Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla
carica.
Art. 18 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall’Assemblea ordinaria fino ad un
massimo di 10 eletti dall’assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario con
funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica
quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità
prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera
validamente con il voto della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la
riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più
idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri o del
Collegio dei Revisori se istituiti dall’Assemblea.
Il componente del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di
Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.
Nel caso che per qualsiasi motivo durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti
provvederanno alla convocazione dell’assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla
scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa
venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 19 – Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da
almeno la metà dei suoi componenti, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
1) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
2) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
3) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea
straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci:
4) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea
degli associati;
5) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
6) attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
7) la gestione sportiva ordinaria e straordinaria nonché l’amministrazione ordinaria dell’Associazione.
Art. 20 – Il Presidente – Vice Presidente – Segretario
Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
Esso potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società,
Istituti pubblici e privati.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle
quali venga espressamente delegato.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni,
attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri
contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 21 – Il rendiconto
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria
dell’Associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività
istituzionale.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve
essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Art. 22 – Clausola compromissoria
Tutte le controversie insorgenti tra i soci e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un
Collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea dei soci.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 23 – Durata – Scioglimento
La durata dell’Associazione è illimitata.
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e
validamente costituita con la presenza di almeno i 4/5 degli associati aventi diritto al voto, con l’approvazione sia in
prima che in seconda convocazione, di almeno i 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle
deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento
dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla
destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai
fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
Art. 24 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, le
Disposizioni di Legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.